PREVENZIONE INCENDI: ADEGUAMENTI PER I CONDOMINI ITALIANI

VVF condominio

A partire dal 6 maggio i condomìni di altezza antincendio pari o superiore a 12 metri devono seguire nuove regole ai fini della sicurezza antincendio.

La pubblicazione in Gazzetta Ufficiale n. 30 del 5 febbraio 2019 del decreto 25 gennaio 2019 “Modifiche ed integrazioni all’allegato del decreto 16 maggio 1987, n. 246 concernente norme di sicurezza antincendi per gli edifici di civile abitazione” ha portato un po' di novità in merito alla sicurezza antincendio dei Condomini italiani ...

Dobbiamo iniziare a porci qualche domanda nel momento in cui l’altezza antincendio del condominio in cui viviamo supera i 12 metri. La domanda nasce quindi spontanea: cosi si intende per altezza antincendio? Possiamo definire in maniera semplice questo parametro come l’altezza massima misurata dal livello inferiore dell'apertura più alta dell'ultimo piano abitabile e/o agibile, escluse quelle dei vani tecnici, al livello del piano esterno più basso. La definizione sembra semplice ma in realtà nasconde possibili difficoltà di interpretazione. Provate a valutare questo parametro riferendovi al condominio in cui vivete. Ponetevi questa domanda: a che altezza devono arrivare i vigili del fuoco per accedere al punto più alto dell’edificio dove è possibile trovare persone in pericolo? Quale autoscala devono utilizzare?

Questo nuovo provvedimento va a modificare il precedente DM 16 maggio 1987, n. 246/1987 (in particolare l’Allegato 1), introducendo nuovi requisiti a cui devono rispondere le facciate dei condomini, al fine di prevenire la propagazione del fuoco. Non allarmiamoci troppo! Vedremo che gli interventi ipoteticamente richiesti dalle nuove disposizioni dipendono dall’altezza antincendio dell’edificio, quindi prima di fasciarsi la testa bisogna capire in quale situazione ricade l’edificio in cui si vive.

Le disposizioni contenute nel nuovo decreto 25 gennaio 2019, in vigore dal 6 maggio 2019, riguardano sia gli edifici di nuova costruzione, sia quelli esistenti.

Concentrandosi nello specifico sugli edifici esistenti, sono state definite delle tempistiche entro le quali sarà necessario adeguarsi:

- entro 1 anno (maggio 2020) per l’adozione delle disposizioni antincendio e di quelle che possano garantire l’esodo in caso di incendio in totale sicurezza;
- entro 2 anni (maggio 2021) per l’installazione degli impianti di segnalazione manuale di allarme incendio e dei sistemi di allarme vocale per scopi di emergenza.

Ovviamente, come in tutte le attività soggette alla prevenzione incendi, qualora per particolari esigenze di carattere tecnico o di esercizio non fosse possibile attuare qualcuna delle prescrizioni contenute nelle presenti norme potrà essere avanzata istanza di deroga con le procedure di cui all’articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151.

Ci tengo a sottolineare un aspetto molto importante. In fase di riqualificazione energetica dell’edificio, dove sono previsti interventi sulle facciate (soprattutto se l’intervento si riferisce ad una superficie superiore al 50% di quella totale) sarà necessario adempire alle restrizioni introdotte dal nuovo Decreto riferite alle nuove costruzioni.

Il nuovo decreto introduce, in ambito condominiale, la Gestione della sicurezza antincendio; vengono attribuiti differenti livelli di prestazione (L.P.):

livello di prestazione 0, per gli edifici con altezza antincendi: 12 m ≤ h < 24 m
livello di prestazione 1, per gli edifici con altezza antincendi: 24 m < h ≤ 54 m
livello di prestazione 2, per gli edifici con altezza antincendi: 24 m < h ≤ 54 m
livello di prestazione 3, per gli edifici con altezza antincendi: 54 m

- In riferimento agli edifici con altezza tra i 12 e i 24 m (LP0), è necessario individuare i comportamenti e le azioni corretti da tenere non solo in caso di emergenza, ma anche quotidianamente, per non alterare le condizioni di sicurezza. Tutti gli occupanti devono conoscere tali azioni e, all’occorrenza, essere in grado di applicarle.

- Per gli edifici tra i 24 e i 54 m (LP1), la pianificazione dell’emergenza deve essere predisposta, comunicata e verificata. Tra le misure preventive da applicare vi è anche la valutazione dei rischi di incendio in caso di modifiche alle strutture, alle finiture, al rivestimento delle facciate, all’isolamento termico e acustico degli impianti.

- In caso di edifici tra i 54 e gli 80 m (LP2), oltre agli adempimenti del livello precedente, vi è l’obbligo di installazione di un impianto di segnalazione manuale e di allarme incendio con indicatori di tipo ottico e acustico, dei quali bisogna tener conto nella pianificazione dell’emergenza, che deve prevedere le procedure di attivazione e di diffusione dell’allarme.

- Per gli edifici oltre gli 80 m (LP3) si prevede, in aggiunta alle indicazioni del livello di prestazione 2, occorre anche che il responsabile dell’attività designi il Responsabile della gestione della sicurezza antincendio, un Coordinatore dell’emergenza, in possesso di un attestato di idoneità tecnica, predisponga un centro di gestione, localizzato anche presso la portineria, che deve essere dotato delle centrali per la gestione di impianti antincendio e del sistema di allarme vocale e servirà per il coordinamento delle operazioni da svolgere in condizioni di emergenza.

Per quanto concerne il panorama edilizio che caratterizza la zona in cui opero, Provincia di Imperia, la casistica ricade principalmente su edifici di livello LP0 o LP1, rimango pertanto a disposizione per fornire la mia professionalità nell’ambito della messa a norma di tali edifici.

Per chi fosse interessato a seguire i miei brevi interventi relativi al risparmio energetico, alle energie rinnovabili e a tutto ciò che riguarda l’impiantistica e la termotecnica in genere, potete visionare il mio BLOG, la mia pagina fans di Facebook o il mio profilo LinkedIn, canali tramite i quali cerco, il più costantemente possibile, di divulgare informazioni sperando in una condivisioni costruttiva di idee e di esperienze.

Ing. Marcenaro Luca

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