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DM 28/10/2025: NUOVI OBBLIGHI PER L’EFFICIENZA ENERGETICA

Requisiti minimi 2025: cosa cambia?

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L’efficienza energetica degli edifici in Italia sta entrando in una fase di profonda trasformazione. Il Decreto del 28 ottobre 2025, emanato dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica in concerto con i Ministeri delle Infrastrutture e dei Trasporti, della Salute e della Difesa, non è un semplice aggiornamento, ma una revisione sostanziale del precedente decreto del 2015. L’efficienza energetica degli edifici in Italia sta entrando in una fase di profonda trasformazione. Il Decreto del 28 ottobre 2025, emanato dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica in concerto con i Ministeri delle Infrastrutture e dei Trasporti, della Salute e della Difesa, non è un semplice aggiornamento, ma una revisione sostanziale del precedente decreto del 2015.

L’efficienza energetica degli edifici in Italia sta entrando in una fase di profonda trasformazione. Il Decreto del 28 ottobre 2025, emanato dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica in concerto con i Ministeri delle Infrastrutture e dei Trasporti, della Salute e della Difesa, non è un semplice aggiornamento, ma una revisione sostanziale del precedente decreto del 2015. Questo provvedimento introduce metodologie di calcolo più severe e nuove prescrizioni obbligatorie che abbracciano aspetti fondamentali come la sicurezza, il comfort e la crescente necessità di mobilità elettrica.

Il nuovo decreto allinea la normativa italiana alle direttive europee, in particolare la direttiva UE 2018/844, e amplia l’obiettivo normativo ben oltre il mero consumo energetico.
Le nuove aree di intervento includono:
Benessere e Sicurezza: Le prescrizioni mirano ora a disciplinare il benessere termo-igrometrico degli ambienti interni, la sicurezza in caso di incendi e la gestione dei rischi sismici
Infrastrutture Elettriche: L’ambito di applicazione è stato esteso per includere l’integrazione delle infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici. I requisiti specifici per l’installazione dei punti di ricarica e delle canalizzazioni elettriche sono dettagliati nel Capitolo 6 dell’Allegato 1, e si applicano agli edifici di nuova costruzione e a quelli sottoposti a ristrutturazione importante dotati di posti auto
Definizioni Aggiornate: Sono state formalizzate nuove definizioni cruciali, come il “parcheggio adiacente all’edificioe la definizione di “ponte termico” in conformità con la norma UNI EN ISO 10211.
L’aggiornamento del decreto comporta la sostituzione integrale degli Allegati 1 e 2, con l’integrazione di nuove norme tecniche per la determinazione della prestazione energetica globale.
Il calcolo della prestazione energetica annuale globale () deve ora includere esplicitamente il fabbisogno energetico per ascensori, scale mobili e marciapiedi mobili nel settore non residenziale. Questi servizi sono coperti dalla nuova norma UNI/TS 11300-6. Anche i requisiti energetici per l’illuminazione, integrati dalla norma UNI EN 15193, devono essere considerati.
Inoltre, sono stati rivisti i fattori di conversione in energia primaria, aggiornati secondo la UNI/TS 11300-5. Ad esempio, per l’energia elettrica prelevata dalla rete, il fattore di conversione non rinnovabile () è pari a 1,95, mentre il fattore totale () è 2,42.
Prescrizioni Rigide per Involucro e Impianti!
Il decreto introduce verifiche obbligatorie per migliorare la durabilità e l’efficienza termica degli edifici.
A. Involucro Edilizio: Calore e Umidità
1. Stop a Muffe e Condensazione: È obbligatoria la verifica dell’assenza di rischio di formazione di muffe (soprattutto in corrispondenza dei ponti termici negli edifici nuovi) e di condensazioni interstiziali, in conformità alla norma UNI EN ISO 13788.
2. Coperture Riflettenti (Cool Roof): Al fine di limitare il surriscaldamento estivo, è obbligatoria la valutazione dell’efficacia (in termini di rapporto costi-benefici) dell’utilizzo di materiali a elevata riflettanza solare per le coperture. I valori minimi di riflettanza solare sono fissati a 0,65 per coperture piane e 0,30 per coperture a falde.
3. Massa Superficiale Estiva: Negli edifici nuovi o sottoposti a ristrutturazione importante di primo livello (nelle zone climatiche C, D, E e F), il progettista deve dimostrare che la massa superficiale delle pareti opache sia superiore a 230 kg/m² o che la trasmittanza termica periodica sia inferiore a 0,10 W/m²K.
Gestione Impianti e Trattamento Acqua
1. Automazione (BACS): Gli edifici non residenziali esistenti con impianti termici superiori a 290 kW devono essere dotati di sistemi di automazione e regolazione (BACS) di classe B o superiore (secondo UNI EN ISO 52120-1). Questo obbligo scatta se l’installazione è tecnicamente fattibile e il tempo di ritorno semplice (SPP) è inferiore a 6 anni. Questa misura si applica anche ai nuovi edifici e alle ristrutturazioni importanti di primo livello.
2. Regolazione Separata: In caso di sostituzione del generatore di calore, devono essere installati dispositivi autoregolanti per controllare separatamente la temperatura in ogni vano o zona, se tecnicamente realizzabile e con un SPP inferiore a 6 anni.
3. Contabilizzazione per Impianti > 35 kW: Negli impianti termici per la climatizzazione invernale di nuova installazione con potenza superiore a 35 kW, è obbligatoria l’installazione di contatori per il volume di acqua calda sanitaria prodotta e per il volume di acqua di reintegro per l’impianto di riscaldamento.
4. Trattamento Acqua: Il trattamento di condizionamento chimico per l’acqua negli impianti termici di climatizzazione invernale è sempre obbligatorio, a condizione che le reti siano separate strutturalmente da quelle dell’acqua calda sanitaria.
La Distinzione tra Tipi di Ristrutturazione
Il decreto chiarisce i requisiti in base all’entità dell’intervento sull’involucro dell’edificio:
Ristrutturazione Importante di Primo Livello: L’intervento incide su oltre il 50% della superficie disperdente lorda complessiva e include la ristrutturazione dell’impianto termico per l’intero edificioI requisiti di prestazione energetica si applicano all’intero edificio, che deve rispettare i requisiti degli Edifici a Energia Quasi Zero (nZEB).
Ristrutturazione Importante di Secondo Livello: L’intervento interessa l’involucro per una percentuale tra il 25% e il 50% della superficie disperdente lorda. In questo caso, i requisiti di prestazione si applicano solo alle porzioni e ai componenti interessati dai lavori, incluso il rispetto dei limiti di trasmittanza termica comprensiva dei ponti termici.
Riqualificazione Energetica: Riguarda interventi non riconducibili alle ristrutturazioni importanti, con un’incidenza inferiore o uguale al 25% della superficie disperdente. I requisiti si applicano solo ai componenti edilizi e agli impianti oggetto dell’intervento.
Nuovi Obblighi per la Mobilità Elettrica
Il Capitolo 6 è interamente dedicato ai requisiti per l’integrazione delle tecnologie di ricarica per i veicoli elettrici, applicabile agli edifici che dispongono di posti auto.
Per i Nuovi Edifici Non Residenziali (con parcheggio ad accesso pubblico): Se il parcheggio ha tra 11 e 20 posti auto, sono richiesti 2 punti di ricarica di Tipologia A (potenza nominale kW). Se il parcheggio supera i 10 posti auto, è obbligatorio prevedere le infrastrutture di canalizzazione per almeno 1 posto auto su 5. Le canalizzazioni interne alle strutture murarie devono avere un diametro mm, mentre quelle interrate mm.
Per i Nuovi Edifici Residenziali: Se il parcheggio ha più di 10 posti auto, è obbligatoria la realizzazione di infrastrutture di canalizzazione per l’impianto elettrico per tutti i posti auto.
Per gli Edifici Non Residenziali Esistenti: Questi edifici devono adeguarsi in due fasi per l’installazione dei punti di ricarica: il 50% dei valori previsti deve essere raggiunto entro l’01/01/2025, e il 100% entro l’01/01/2030.
L’entrata in vigore del decreto è prevista dopo centottanta giorni dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale

Questo aggiornamento rappresenta un passo fondamentale verso la decarbonizzazione del settore immobiliare, innalzando gli standard non solo per la prestazione termica, ma anche per la qualità complessiva della costruzione e la sua preparazione per il futuro della mobilità sostenibile. Vedremo poi l’applicabilità nel concreo nei prossimi progetti …

Ing. Marcenaro Luca

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