Data: 22-03-2024
Il parco edilizio italiano è costituito per la maggior parte di edifici costruiti prima del 1980 (la metà ante 1970 …) quindi sempre più spesso si eseguono opere di ristrutturazione che riguardano anche gli interni e nuove disposizioni degli ambienti. Nasce quindi la necessità, in quegli immobili dotati di impianto di riscaldamento centralizzato a termosifoni, di dover spostare e/o sostituire i corpi scaldanti. Lo possiamo fare liberamente? Approfondiamo questo aspetto.
In linea del tutto generale, il proprietario di un immobile si aspetta di poter agire liberamente dentro le proprie mura; questo discorso potrebbe risultare corretto ci si trovasse di fronte ad un alloggio indipendente o in caso di esistenza di un impianto di riscaldamento autonomo, quindi svincolato dagli altri immobili costituenti l’edificio.
Se l’impianto di riscaldamento risulta di tipo centralizzato, quindi alimentato dalla caldaia condominiale, prima di fare qualsiasi modifica all’impianto interno, è necessario far redigere, a chi di dovere, delle verifiche preliminari, rivolte a certificare, tramite una relazione tecnica, l’assenza di squilibri idraulici sulla restante parte dell’impianto. Questo fatto potrebbe accadere in quanto le tubazioni presenti nel proprio appartamento sono direttamente/idraulicamente collegate a quelle degli altri immobili, tramite le “colonne di distribuzione dell’acqua calda”.
I problemi potrebbero generarsi spostando i termosifoni (ad esempio l’allungamento delle tubazioni porta a maggiori perdite di carico), aumentando la dimensione del radiatore (conseguente aumento della portata d’acqua), collegare un corpo scaldante su una differente colonna (andando a scompensare la distribuzione delle portate d’acqua).
Questa relazione, che dovrà essere consegnata al manutentore dell’impianto di riscaldamento prima dello svuotamento dello stesso (necessario per effettuare gli interventi idraulici di ristrutturazione interni) e all’amministrazione condominiale, dovrà contenere anche la verifica della potenza termiche degli eventuali nuovi termosifoni, che non dovrà superare (se non di una piccol tolleranza) il valore precedente.
In linea di massima, tranne casi rari, per edifici così datati, non esistendo documentazione di progetto energetico (ex legge 10), la situazione si risolve facendo produrre questo documento e chiedendo ovviamente la riparametrizzazione dei ripartitori di calore dei singoli corpi scaldanti, nel caso in cui fosse attivo il sistema di ripartizione del calore di tipo indiretto. Nel caso necessitaste di una consulenza di questo tipo, contattatemi pure tramite questo link.
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Ing. Marcenaro Luca