L’ATTESTATO DI QUALIFICAZIONE ENERGETICA (AQE)

Data: 09-03-2024

Qualche giorno fa, parlando con un cliente che aveva da poco spostato la sua residenza nella nuova casa appena finita di costruire, ho notato che all’interno del fascicolo di documenti attestante la fine lavori, mancava l’Attestato di Qualificazione Energetica (AQE). Una cosa grave oppure tranquillamente sanabile? “Troppa burocrazia” starete pensando, in qualità di professionista confermo la difficoltà di riuscire a stare dietro a tutti gli adempimenti obbligatori per legge, ma l’obiettivo di quest’articolo non è lamentarsi di qualcosa ma approfondire l’argomento e capire cos’è questo famigerato AQE.

L’Attestato di Qualificazione Energetica (AQE) è un documento che certifica, in sede di deposito della fine lavori, il rispetto delle prescrizioni contenute nella relazione energetica ex Legge 10, ossia una certificazione dell’eseguito in termini energetici.

L'art. 2 del Dlgs. 192/2005 definisce l' AQE come: "il documento predisposto ed asseverato da un professionista abilitato (generalmente il Direttore Lavori oppure volendo anche il Progettista, ecc.) non necessariamente estraneo alla proprietà, alla progettazione o alla realizzazione dell'edificio, nel quale sono riportati i fabbisogni di energia primaria di calcolo, la classe di appartenenza dell'edificio, o dell'unità immobiliare, in relazione al sistema di certificazione energetica in vigore, ed i corrispondenti valori massimi ammissibili fissati dalla normativa in vigore per il caso specifico o, ove non siano fissati tali limiti, per un identico edificio di nuova costruzione;"

Questo documento è obbligatorio per:
- edifici di nuova costruzione;
- nuovi impianti installati in edifici esistenti;
- ristrutturazione integrale degli elementi edilizi costituenti l’involucro di edifici esistenti di superficie utile superiore a 1.000 metri quadrati;
- demolizione e ricostruzione in manutenzione straordinaria di edifici esistenti di superficie utile superiore a 1.000 metri quadrati;
- una applicazione integrale, ma limitata al solo ampliamento dell’edificio nel caso che lo stesso ampliamento risulti volumetricamente superiore al 20 per cento dell’intero edificio esistente;
- sostituzione di generatori di calore;
Quindi in caso di semplice ristrutturazione di unità immobiliari (Manutenzione Straordinaria comunicata con CILA) risulta sussistere l’obbligo di AQE solo nel caso di sostituzione degli impianti, davvero “stravagante” questa condizione, ma l’interpretazione sembrerebbe questa (aspetto non del tutto chiaro).
Sussiste purtroppo un pò di confusione sul discorso di obbligatorietà di redazione dell'AQE nel caso di semplice sostituzione di caldaia tradizionale con modello a condensazione o con pompa di calore. Qui ci viene in aiuta una delle tante FAQ dell'Agenzia delle Entrate (Faq.33) che chiarisce questo aspetto. potete visionare il documento cliccando su questo link.

Sono esclusi dall'obbligo di redazione di AQE i seguenti edifici:
a) gli edifici ricadenti nell’ambito della disciplina della parte seconda e dell’articolo 136, comma 1, lettere b) e c), del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il codice dei beni culturali e del paesaggio, fatto salvo quanto disposto al comma 3-bis;
b) gli edifici industriali e artigianali quando gli ambienti sono riscaldati per esigenze del processo produttivo o utilizzando reflui energetici del processo produttivo non altrimenti utilizzabili;
c) edifici rurali non residenziali sprovvisti di impianti di climatizzazione;
d) i fabbricati isolati con una superficie utile totale inferiore a 50 metri quadrati;
e) gli edifici non riscaldati/climatizzati (box, cantine, autorimesse, parcheggi multipiano, depositi, strutture stagionali a protezione degli impianti sportivi);
f) gli edifici adibiti a luoghi di culto e allo svolgimento di attività religiose.

La conformità delle opere realizzate rispetto al progetto e alle sue eventuali varianti ed alla relazione tecnica energetica (Ex. Legge 10), nonché l‘attestato di qualificazione energetica dell’edificio come realizzato, devono essere asseverati dal direttore dei lavori e presentati al comune di competenza contestualmente alla dichiarazione di fine lavori senza alcun onere aggiuntivo per il committente. La dichiarazione di fine lavori è inefficace a qualsiasi titolo se la stessa non è accompagnata da tale documentazione asseverata."

L’attestato di qualificazione energetica (AQE) non è da confondersi con l’Attestato di Prestazione Energetica (APE), che viene emesso da professionista esterno alla progettazione (certificatore energetico). Ecco le principali differenze:

- cambiano i soggetti che lo redigono;
- nell’AQE non avviene l’attribuzione di una classe di efficienza energetica all’edificio in esame ma si tratta solamente di una proposta da parte del tecnico che lo redige;

Secondo l'Art 14 c. 4 del Dlgs 192 /2005, il direttore dei lavori che omette di presentare al comune l'asseverazione di conformità delle opere e l'attestato di qualificazione energetica, di cui all'articolo 8, comma 2, prima del rilascio del certificato di agibilità, è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 1.000 euro e non superiore a 6.000 euro. Il comune che applica la sanzione deve darne comunicazione all'ordine o al collegio professionale competente per i provvedimenti disciplinari conseguenti.

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Ing. Marcenaro Luca

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