VISTO DI CONFORMITÀ E ASSEVERAZIONE DI CONGRUITÀ DEI COSTI

Data: 25-01-2023

Vista il livello di complessità dell’attuale situazione relativa ai bonus fiscali spesso capita di chiedersi se è obbligatorio o meno produrre questi due documenti nell’ottica di voler effettuare interventi di ristrutturazione o efficientamento energetico del proprio immobile. Cerco di riassumere in maniera semplice la situazione attuale.

Con il decreto “anti-frodi” 11 novembre 2021, n. 157, recante “Misure urgenti per il contrasto alle frodi nel settore delle agevolazioni fiscali ed economiche”, sono state introdotte delle misure urgenti per contrastare i comportamenti fraudolenti rafforzando le modalità di fruizione di determinati crediti d’imposta e detrazioni, almeno così ci è stato raccontato, in realtà l’introduzione di questi meccanismi ha creato non pochi problemi, ma non è mia intenzione parlarne in questo articolo.
La successiva Legge di Bilancio 2022 (legge nr. 234/2021) ha poi inglobato le norme “anti-frodi” (con alcune modifiche), disponendo al contempo che rimangano validi gli atti e i provvedimenti adottati e siano fatti salvi gli effetti e i rapporti giuridici dispiegatisi in tempo di sua vigenza, creando non poca confusione.

VISTO DI CONFORMITÀ
Il visto di conformità, conosciuto anche come “visto leggero”, introdotto nel nostro sistema tributario dal decreto legislativo n. 241 del 9 luglio 1997, costituisce uno dei livelli dell’attività di controllo sulla corretta applicazione delle norme tributarie, attribuito dal legislatore a soggetti estranei all’amministrazione finanziaria.

ASSEVERAZIONE COSTI
L’asseverazione sulla congruità dei prezzi, o più correttamente l’asseverazione sulla congruità della spesa sostenuta, è il documento con cui il tecnico abilitato garantisce che la spesa sostenuta dal contribuente per l’esecuzione di un intervento edilizio agevolato tramite bonus fiscale non superi un livello massimo, definito “congruo”; in pratica occorre fornire una giustificazione economica alle spese sostenute che si intende agevolare nella forma dell’asseverazione di congruità della spesa.

SUPERBONUS
Sussiste l’obbligo del visto di conformità a eccezione dell’ipotesi in cui la dichiarazione sia presentata direttamente dal contribuente all’Agenzia delle Entrate attraverso l’utilizzo della dichiarazione precompilata predisposta dall’Agenzia delle entrate (modello 730 o modello Redditi), ovvero tramite il sostituto d’imposta che presta l’assistenza fiscale (modello 730). Il visto di conformità riguarda solo i dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione.

BONUS ORDINARI
L’obbligatorietà del visto di conformità e dell’asseverazione della congruità delle spese esiste unicamente nel caso in cui il beneficiario opti, in luogo dell’utilizzo della detrazione, per le opzioni dello sconto in fattura o della cessione del credito. Questa documentazione non è necessaria nel caso di fruizione diretta in detrazione di questi Bonus.

Esistono anche ulteriori situazioni per le quali non è necessario far redigere questi documenti (Legge di Bilancio 2022, n. 234/2021, all’art. 1, c. 29, lett. b):
a decorrere dal 1° gennaio 2022, l’obbligo del visto di conformità e dell’attestazione della congruità delle spese previsto per la cessione del credito o lo sconto in fattura non si applica per i Bonus diversi dal Superbonus alle opere già classificate come attività di edilizia libera e agli interventi di importo complessivo non superiore a 10.000 euro, eseguiti sulle singole unità immobiliari o sulle parti comuni dell'edificio, fatta eccezione per gli interventi del Bonus facciate.

Sussiste l’obbligo (ai fini dell’opzione per lo sconto in fattura o la cessione del credito) per qualsiasi comunicazione trasmessa in via telematica all’Agenzia delle entrate a decorrere dal 12 novembre 2021 fino al 31 dicembre 2021 …

Spero di essere riuscito a trasferire le informazioni essenziali in modo semplice e chiaro.

Condivido alcune letture interessanti per chi volesse approfondire l’argomento.

Benefici fiscali a prova di frode. Ambito oggettivo e profili di responsabilità: Risvolti applicativi del Decreto Antifrode (D.L. n. 157/2021) – Autore (Peter Lewis Geti)
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Ing. Marcenaro Luca

 

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