SUPERBONUS 110-90%: COSA E’ CAMBIATO?

Data: 13-01-2023

Volutamente ho aspettato un po' di tempo prima di scrivere un nuovo articolo su questo argomento, questa ennesima modifica ha sinceramente stancato troppo … La Legge di bilancio 2023 ha prorogato il superbonus con percentuali minori a parte alcuni casi specifici. Vediamo di fare il punto della situazione.

Il Superbonus è stato modificato sia dal decreto Aiuti-quarter (DL 176/2022) che dalla Manovra 2023, a quanto sale il numero di modifiche fatte? Ho perso il conto. Sia i contribuenti sia le imprese, di fronte a tale confusione normativa, non sanno con certezza se possono contare ancora sul 110 o meno. Vogliamo parlare dello stallo del mercato della cessione dei crediti?

In linea di massima il Bonus è stato portato al 90% ma esistono alcune casistiche per le quali è rimasto invariato al 110%, cerco di fare una panoramica semplice della situazione ad oggi.

Villette e unità familiari singole (presentazione CILAS dal 01-01-2023)

Per i lavori effettuati sugli edifici unifamiliari, comprese le unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti (di cui non mi dilungo), il Superbonus scende al 90% con effetti sulle spese sostenute nell’anno 2023. A oggi non esiste alcuna proroga per le spese 2024!

ATTENZIONE! Abbiamo delle condizioni da rispettare (art. 9 c. 1 lett. a del DL 176/2022):

- il contribuente sia titolare di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sull’unità immobiliare (usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi). Eliminati gli affittuari;
- la stessa unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale;
- il contribuente abbia un reddito di riferimento non superiore a 15.000 euro, limite da moltiplicare per un certo quoziente familiare.

Chi aveva già iniziato i lavori potrà mantenere il 110% per le spese sostenute entro il 31 marzo 2023 ma a condizione che alla data del 30 settembre 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell’intervento complessivo (SAL 30% - verificato rispetto ai lavori complessivi non esclusivamente sulla parte di interventi in detrazione al 110).

Condomini

Qui il discorso si complica maggiormente …

Per gli interventi effettuati dai condomini (interventi su parti comuni), così come per le ONLUS, la detrazione spetta in questi termini:

110 % per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022,
90 % per le spese sostenute nell’anno 2023,
70 % per le spese sostenute nell’anno 2024,
65 % per le spese sostenute nell’anno 2025.
Le stesse scadenze e aliquote valgono per gli interventi sulle parti private compresi gli edifici oggetto di demolizione e ricostruzione. Discorso esteso ovviamente ai Condomini dei minimi (composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche).

La Legge n°197/2022, Legge di bilancio 2023, prevede dei casi specifici rispetto ai quali anche nel 2023, continuerà ad applicarsi il superbonus al 110%:

- alla data del 25 novembre, risulta effettuata, la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA);
- delibera assembleare che ha approvato l’esecuzione dei lavori risulta adottata in data antecedente alla data di entrata in vigore del sopra citato decreto-legge (ovvero in data 18 novembre 2022), sempre che tale data sia attestata, con apposita dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà dall’amministratore del condominio ovvero, nel caso in cui, ai sensi dell’articolo 1129 del codice civile, non vi sia l’obbligo di nominare l’amministratore e i condòmini non vi abbiano provveduto, dal condomino che ha presieduto l’assemblea, e a condizione che per tali interventi, alla data del 31 dicembre 2022, risulti effettuata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA);
- delibera assembleare che ha approvato l’esecuzione dei lavori risulta adottata in una data compresa fra quella di entrata in vigore del richiamato decreto-legge (ovvero in data 18 novembre 2022) e quella del 24 novembre 2022, sempre che tale data sia attestata, con apposita dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (rilasciata ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445) dall’amministratore del condominio ovvero, nel caso in cui non vi sia l’obbligo di nominare l’amministratore (articolo 1129 del codice civile), e i condòmini non vi abbiano provveduto, dal condomino che ha presieduto l’assemblea, e a condizione che per tali interventi, alla data dei 25 novembre 2022, risulti effettuata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA);
- demolizione e la ricostruzione degli edifici per i quali alla data del 31 dicembre 2022 risulta presentata l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo.

Superbonus al 110% fino al 31 dicembre 2025

Continueranno a poter accedere all’aliquota del 110% fino al 31 dicembre 2025 (comma 8-ter dell’art.119 del DL 34/2020):

- interventi in ecobonus e sismabonus effettuati nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi a far data dal 1° aprile 2009;
- interventi ecobonus e sismabonus effettuati dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, dalle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri e dalle associazioni di promozione sociale iscritte nel registro nazionale e nei registri regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano, che svolgono attività di prestazione di servizi socio-sanitari e assistenziali negli immobili adibiti a strutture sanitarie.

Normalmente cerco di condividere documentazione di approfondimento, libri di testo da legge, ma in questo caso specifico diventa complesso. Non si ha tempo di pubblicare un libro che le direttive sono state modificate, mi sbaglio?

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Ing. Marcenaro Luca

 

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