PREVENZIONE INCENDI: MEGLIO PREVENIRE CHE “LECCARSI” LE FERITE …

Prevenzione Incendi Ing Marcenaro luca

Non si può parlare di risparmio energetico e di efficientamento se poi alla base di tutto mancano le basi della sicurezza degli impianti; per questo motivo propongo alcune mie riflessioni relativamente ad una materiale tanto affascinante quanto complessa, la prevenzione incendi.

Con il termine “prevenzione incendi” la legge italiana indica semplicemente il complesso delle attività finalizzata alla prevenzione del rischio dell’insorgere di incendi. Semplice no? Forse questo concetto risulta banale e ovvio, ma la definizione degli accorgimenti adeguati da attuare per evitare, o meglio, ridurre significatamene la probabilità che un evento pericoloso come l’incendio scaturisca, necessita della conoscenza specifica della materia, per questo motivo i Vigili del Fuoco, da un punto di vista puramente tecnico, vengono supportati dal lavoro quotidiano di tecnici abilitati (professionisti come geometri, ingegneri, architetti, periti, ecc.), che per alcune attività specifiche necessitano di essere iscritti ad un particolar registro nazionale (elenco professionisti antincendio ex. L. 818/84), dopo adeguata formazione e/o esperienza specifica.

L’incendio è, per definizione, un’irradiazione di fuoco sviluppatasi in maniera illimitata e incontrollata nel tempo e nello spazio, caratterizzata da bagliori, afa, offuscamento, vapore, asfissia, ecc.
Storicamente, il rischio d’incendi è cresciuto proporzionalmente all’aumento dell’urbanizzazione, poiché con essa aumentava la concentrazione di persone in superfici piuttosto circoscritte, divenendo una delle principali forme di attentato all’incolumità d’individui e infrastrutture.

Le principali cause ed i pericoli d’incendio più frequenti possono essere depositi non controllati di sostanze infiammabili o combustibili, accumulo di rifiuti, di carta o altro materiale facilmente incendiabile (volontariamente o meno), uso negligente di fiamme libere, scarsa pulizia degli spazi lavorativi, utilizzo di dispositivi elettrici difettosi, impianti elettrici vetusti o realizzati senza le regole della buona norma, ecc.

Il nuovo regolamento antincendio (dpr 151/2011) ha introdotto molte novità in materia, aggiornando sostanzialmente la classificazione delle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi. Ogni attività, in base al livello di rischio (basso, medio, alto), deve seguire un certo iter procedurale prima di poter terminare con il fatidico rilascio del Certificato di Prevenzioni Incendi (CPI), che per alcune attività è stato di recente sostituito da una SCIA antincendio.

Giusto per dare un’idea, nella categoria A (rischio basso) ricadono le attività provviste di regola tecnica (per le quali esiste un decreto ministeriale specifico che ne definisce criteri e requisiti) e con limitato livello di complessità. Rientrano in tale categoria, ad esempio gli alberghi tra 25 e 50 posti letto, le autorimesse tra 300 m² e 1.000 m², gli impianti termici tra 116 kW e 350 kW, le strutture sanitarie tra 25 e 50 posti
letto, ecc.
Ci tengo a precisare, nello specifico per le centrali termiche, ma vale anche per la maggior parte delle altre attività, che la normativa antincedio va comunque seguita anche se non si ricade all’interno delle attività definite dal DPR 151. Nello specifico, ad esempio per una centrale termica a gas metano di potenzialità 70 kW (quindi inferiore a 115 kW), anche se non risulta soggetta ai controlli da parte dei VVF e non richiede redazione della pratica antincendio, deve comunque rispecchiare le direttive imposte dal D.M. 12 aprile 1996, ossia la regola tecnica specifica per quel tipo di attività (Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio degli impianti termici alimentati da combustibili gassosi).

Nella categoria B (rischio medio) sono comprese attività della stessa tipologia della categoria precedente, ma con maggior livello di complessità, oppure attività per le quali non esiste una regola tecnica dedicata (decreto ministeriale).
A questa categoria appartengono alberghi tra 50 e 100 posti letto, strutture sanitarie tra 50 e 100 posti letto, locali per la vendita tra i 600 e i 1.500 m² , aziende e uffici tra 500 e 800 persone, autorimesse tra 1.000 e 3.000 m² centrali termiche tra 350 e 700 kW.

In fine, nella categoria C (rischio alto) ricadono le attività con elevato livello di complessità, indipendentemente dalla presenza di una regola tecnica, come centrali termoelettriche, teatri e studi televisivi con più di 100 persone presenti, strutture sanitarie e alberghi con oltre 100 posti, aziende e uffici con oltre 800 persone presenti, centrali termiche oltre i 700 kW.

Non mi dilungo sull’elencare le responsabilità civili e penali, in termini di Prevenzione Incendi e quindi di Sicurezza (D.Lgs. 81/08), che il titolare dell’attività si trova ad avere …

In qualità di tecnico abilitato 818/84, sono a disposizione per eventuali richieste di preventivo in merito alla redazione di pratiche per la Prevenzione Incendi.

Per chi fosse invece interessato a seguire i miei articoli di approfondimento su tematiche riguardanti la prevenzione incendi, le termotecnica o il risparmio energetico, può visionare il mio sito internet (www.lucamarcenaro.it), la mia pagina fans di Facebook o il mio profilo LinkedIn, canali tramite i quali cerco, il più costantemente possibile, di divulgare informazioni sperando in una condivisioni costruttiva di idee e di esperienze.

 

Ing. Marcenaro Luca

 

“…Gli intellettuali risolvono i problemi; i geni li prevengono …” (Albert Eistein)

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